(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione
            Trentino-Alto Adige n. 38 del 23 agosto 1994)
 
               IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
  Vista la deliberazione della giunta  provinciale  n.  3440  del  20
giugno 1994;
 
                                Emana
il seguente regolamento:
 
                               Art. 1.
      Obiettivi per la formazione degli esperti della sicurezza
 
  1. I corsi per esperti della sicurezza e gli esami per l'iscrizione
nell'elenco provinciale, di cui all'art. 22, commi 2 e 8, della legge
provinciale  27  ottobre  1988,  n. 41, modificato dall'art. 14 della
legge  provinciale  16  giugno  1992,  n.  18,  devono  sviluppare  e
rispettivamente accertare conoscenze e competenze in ambito di:
   a) legislazione e normativa:
    1)  concetti  giuridici  fondamentali  attinenti  alla tutela del
lavoro;
    2) compiti e funzioni delle autorita' e degli uffici competenti;
    3) leggi e norme tecniche sulla tutela del lavoro;
    4) destinatari delle norme e responsabilita' civile e penale;
   b) Programmazione e organizzazione:
    1) metodi di programmazione delle fasi lavora tive;
    2) organizzazione aziendale;
    3) macchine e mezzi di lavoro; tecnologia e impiego;
    4) programmazione della manutenzione;
    5)  impiego  dell'energia,  con  particolare riguardo all'energia
elettrica e all'energia termica;
    6) riconoscimento dei fattori di rischio nelle lavorazioni, nelle
macchine, negli impianti e nelle apparecchiature;
   c) Pianificazione della sicurezza:
    1)  riconoscimento,  nelle  situazioni  concrete,  dei   pericoli
d'infortunio e dei rischi per la salute e proposte di risanamento;
    2)  verifiche di sicurezza degli impianti elettrici, dei mezzi di
sollevamento, degli impianti a pressione, delle sostanze pericolose e
ogni altra verifica di sicurezza prevista dalla normativa vigente;
    3) controllo della documentazione prescritta per la sicurezza;
    4) esecuzione delle lavorazioni nel rispetto della sicurezza;
    5) redazione del piano di sicurezza e  coordinamento  di  diversi
piani di sicurezza all'interno di uno stesso cantiere;
   d) formazione e informazione:
    1) preparazione di fogli d'informazione sulla sicurezza;
    2) addestramento e informazione del personale sulla sicurezza;
    3) motivazione dei lavoratori e dei responsabili della sicurezza.